Piano transizione 5.0

Piano Transizione 5.0: 6,3 miliardi a disposizione delle aziende

13 miliardi alle aziende: i 6,3 miliardi previsti dal DL Pnrr si sommano ai 6,4 miliardi già previsti dalla legge di bilancio

In cosa consiste il Piano Transizione 5.0? Credito d’imposta automatico a tutte le aziende che effettueranno interventi di innovazione e ristrutturazione nel biennio 2024/2025. Il credito d’imposta verrà concesso senza valutazione preliminare e senza discriminazioni legate alle dimensioni dell’impresa, al settore di attività o alla sua localizzazione.

Cosa verrà agevolato?

Saranno agevolati gli investimenti in beni materiali e immateriali, con l’obbligo di conseguire una riduzione dei consumi energetici dell’unità produttiva di almeno il 3% (o il 5% se calcolata sul processo interessato dall’investimento).

Inoltre, saranno ammessi anche investimenti in nuovi beni strumentali necessari all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e spese per la formazione del personale dipendente nelle tecnologie per la transizione digitale ed energetica. 

La fruizione avviene mediante la compensazione del credito spettante tramite la presentazione del modello F24 in un’unica soluzione. Qualsiasi eccedenza non compensata entro il 31 dicembre 2025 potrà essere regolata in 5 rate annuali di uguale entità.

Il Piano Transizione 5.0 esclude gli impianti a biomasse che, quindi, non possono essere agevolati col credito d’imposta 5.0. Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili diversi da quelli fotovoltaici, si applica una restrizione che li limita esclusivamente a quelli destinati all’autoconsumo; infatti, le imprese che pianificano investimenti in impianti destinati a vendere l’energia nella rete non potranno beneficiare dell’incentivo.

Il credito d’imposta è riconosciuto nelle seguenti percentuali:

Credito Dimposta Transizione 5.0
Credito d’imposta Transizione 5.0

I moduli dovranno essere prodotti in Europa

Per quanto concerne gli impianti fotovoltaici, saranno considerate idonee esclusivamente le installazioni dotate di moduli prodotti negli stati membri dell’Unione europea, rispettando le seguenti specifiche efficienze:

  • A livello di modulo, almeno del 21,5%;
  • A livello di cella, almeno del 23,5%
  • Per i moduli di origine europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem, almeno del 24%.

Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli con efficienza di cella almeno pari al 23,5% o composti da celle bifacciali con efficienza di cella almeno pari al 24% concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120% e al 140% del loro costo.

Esistono casi di esclusione?

Il provvedimento prevede casi di esclusione, come la liquidazione o il fallimento dell’impresa oppure la presenza di sanzioni interdittive e stabilisce che il beneficio potrà essere fruito solo tramite compensazione attraverso F24 presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Le aziende dovranno presentare la documentazione telematicamente, seguendo un modello fornito dal GSE.

Ulteriori dettagli sulle modalità di presentazione delle domande saranno inclusi nel decreto attuativo, che sarà emanato entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge. Inoltre, il decreto dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni.

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